(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
          della regione Piemonte n. 2 dell'11 gennaio 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1. Per le aziende agricole a prevalente indirizzo zootecnico le cui
stalle fruiscono di acqua proveniente da pozzi  o  fontanili  per  le
operazioni   di  mungitura,  pulizia  e  raffreddamento  non  essendo
collegate ad acquedotti,  gli  oneri  per  le  analisi  previste  dai
decreti  ministeriali  9  maggio  1991, n. 184 e n. 185 sono a carico
dell'Amministrazione Regionale.