(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 2 dell'11 gennaio 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Per le aziende agricole a prevalente indirizzo zootecnico le cui stalle fruiscono di acqua proveniente da pozzi o fontanili per le operazioni di mungitura, pulizia e raffreddamento non essendo collegate ad acquedotti, gli oneri per le analisi previste dai decreti ministeriali 9 maggio 1991, n. 184 e n. 185 sono a carico dell'Amministrazione Regionale.